Startup innovativa: requisiti, vantaggi e regole dopo la riforma
Chi può ottenere la qualifica di startup innovativa, quali agevolazioni dà, quanto dura dopo la riforma del 2024 e come si mantiene l'iscrizione.
Una startup innovativa è una società di capitali italiana non quotata, costituita da non più di cinque anni, che ha come attività principale prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico e rispetta almeno uno di tre indicatori di innovazione: spesa in ricerca e sviluppo, team qualificato oppure brevetto o software registrato. La qualifica si ottiene con un'autocertificazione e l'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle imprese, e dà accesso ad agevolazioni fiscali, societarie e finanziarie. Le regole sono nell'articolo 25 e seguenti del decreto-legge 179/2012; dal 18 dicembre 2024 la legge 193/2024 (legge annuale per il mercato e la concorrenza 2023) ha ridotto la permanenza ordinaria nella sezione speciale a tre anni, prorogabili solo se l'impresa dimostra di crescere.
I requisiti di accesso
Per iscriversi come startup innovativa la società deve soddisfare tutti questi requisiti:
- essere una società di capitali (SRL, SpA, SApA) o una cooperativa, con azioni o quote non quotate su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione;
- essere una micro, piccola o media impresa secondo la definizione europea (Raccomandazione 2003/361/CE), requisito introdotto con la riforma;
- essere costituita da non più di 60 mesi;
- avere sede in Italia, oppure in un altro Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo con una sede produttiva o una filiale in Italia;
- dal secondo anno di attività, avere un valore della produzione annua non superiore a 5 milioni di euro;
- non distribuire e non avere mai distribuito utili;
- avere come oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico, senza svolgere in prevalenza attività di agenzia o di consulenza (esclusione aggiunta nel 2024);
- non essere nata da una fusione, da una scissione o dalla cessione di un'azienda o di un ramo d'azienda.
A questi si aggiunge almeno uno dei tre indicatori di innovazione:
- spese in ricerca e sviluppo pari ad almeno il 15% del maggiore tra costo e valore totale della produzione;
- un team in cui almeno un terzo dei collaboratori è dottore di ricerca, dottorando o laureato con almeno tre anni di attività di ricerca certificata, oppure almeno due terzi hanno una laurea magistrale;
- la titolarità, il deposito o la licenza di almeno una privativa industriale (per esempio un brevetto), oppure la titolarità di un software originario registrato nel Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore, purché collegati all'attività dell'impresa.
Quanto dura la qualifica dopo la riforma
Con la legge 193/2024 la vita della startup innovativa è scandita in tre fasi.
Primi tre anni. Bastano i requisiti di accesso.
Dal quarto al quinto anno. Per restare nella sezione speciale occorre soddisfare almeno una di queste condizioni: spesa in ricerca e sviluppo salita al 25%; almeno un contratto di sperimentazione con una pubblica amministrazione; crescita di ricavi o dipendenti superiore al 50% dal secondo al terzo anno; costituzione di una riserva patrimoniale superiore a 50.000 euro grazie a un finanziamento convertendo o a un aumento di capitale con sovrapprezzo sottoscritto, in minoranza, da un investitore professionale, un incubatore o acceleratore certificato, un business angel o una campagna di equity crowdfunding, insieme a una spesa in ricerca e sviluppo portata al 20%; oppure l'ottenimento di almeno un brevetto.
Fase di scale-up, fino a nove anni. Dopo il quinto anno sono possibili proroghe biennali, per un massimo di altri quattro anni, se in ciascun periodo la società ottiene un aumento di capitale con sovrapprezzo superiore a 1 milione di euro sottoscritto da un organismo di investimento collettivo (per esempio un fondo di venture capital), oppure fa crescere i ricavi di oltre il 100% su base annua.
Per le società già iscritte al 18 dicembre 2024 è previsto un regime transitorio, chiarito da una circolare del MIMIT, con un termine di sei o dodici mesi dalla scadenza del terzo anno per dimostrare i nuovi requisiti, a seconda dell'anzianità di iscrizione.
I vantaggi della qualifica
Le misure principali, alla data di aggiornamento, sono queste:
- esonero dall'imposta di bollo e dai diritti di segreteria per gli adempimenti al Registro delle imprese e dal diritto annuale della Camera di commercio, finché la società resta iscritta;
- deroghe al diritto societario: nelle SRL si possono creare categorie di quote con diritti diversi, emettere strumenti finanziari partecipativi, offrire quote al pubblico e acquistare quote proprie per piani di incentivazione; inoltre c'è più tempo per ripianare le perdite che riducono il capitale;
- remunerazione con strumenti finanziari: quote, opzioni e work for equity assegnati a dipendenti, amministratori, collaboratori e fornitori non sono tassati al momento dell'assegnazione;
- incentivi fiscali per chi investe, oggi soprattutto la detrazione IRPEF del 65% in regime de minimis;
- accesso gratuito e semplificato al Fondo di garanzia per le PMI e possibilità di partecipare a Smart&Start Italia;
- esclusione dalla disciplina delle società di comodo, esonero dal visto di conformità per compensare i crediti IVA entro determinate soglie, servizi di supporto all'internazionalizzazione dell'Agenzia ICE e procedure semplificate in caso di crisi.
Come si ottiene e come si mantiene
La qualifica non richiede un'approvazione preventiva: il legale rappresentante presenta un'autocertificazione del possesso dei requisiti con una pratica telematica al Registro delle imprese, al momento della costituzione o in un secondo momento. Le informazioni pubblicate nella sezione speciale (soci, team, brevetti, spese in ricerca e sviluppo) vanno aggiornate e, ogni anno, dopo l'approvazione del bilancio, bisogna confermare il mantenimento dei requisiti. Se la conferma non arriva, o se un requisito viene meno, la società è cancellata dalla sezione speciale e perde le agevolazioni, ma continua a esistere come impresa ordinaria. Modelli e istruzioni sono sul portale ufficiale startup.registroimprese.it.
Un esempio concreto
Una SRL di Torino costituita nel marzo 2025 sviluppa un software di ottimizzazione per la logistica. Nel primo bilancio le spese in ricerca e sviluppo (stipendi degli sviluppatori, prototipi, deposito della domanda di brevetto) valgono il 18% del maggiore tra costi e valore della produzione: il requisito del 15% è soddisfatto e la società si iscrive. Nel 2027 raccoglie un seed da 400.000 euro da un gruppo di business angel, che entrano in minoranza con un aumento di capitale con sovrapprezzo: la riserva supera i 50.000 euro. Per restare iscritta oltre il terzo anno le basta portare la spesa in ricerca e sviluppo al 20%, oppure ottenere il brevetto depositato.
Errori comuni
- Scegliere l'indicatore senza documentarlo. Le spese in ricerca e sviluppo devono risultare dal bilancio e dalla nota integrativa: una stima a voce non basta in caso di controllo.
- Oggetto sociale generico. Un oggetto che descrive soprattutto consulenza o intermediazione rischia di non superare il nuovo filtro sull'attività prevalente.
- Distribuire utili. Anche una sola distribuzione fa perdere il requisito.
- Dimenticare la conferma annuale. La cancellazione dalla sezione speciale è automatica e può far perdere agli investitori i benefici fiscali.
- Confonderla con la PMI innovativa. La PMI innovativa non ha limiti di età, ma ha requisiti e agevolazioni diversi: una startup che cresce può passare a quel regime.
Le startup innovative su M63
Su M63 puoi esplorare le startup italiane per settore e città e vedere nel Funding Report quanto hanno raccolto, round per round. Per capire come funzionano le agevolazioni lato investitore leggi la guida sugli incentivi fiscali per chi investe in startup.
Requisiti e procedure cambiano spesso: prima di presentare l'autocertificazione conviene un confronto con il proprio commercialista.