Strumenti finanziari partecipativi (SFP)

Anche detto: SFP, strumento finanziario partecipativo.

Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) sono titoli emessi da una società a fronte di un apporto di denaro, beni, opere o servizi, che attribuiscono diritti patrimoniali ed eventualmente amministrativi senza rendere socio chi li sottoscrive.

Il codice civile li disciplina per le SpA (art. 2346, comma 6, c.c.); nelle SRL, in via generale, non sono previsti. Fanno eccezione le startup innovative e le PMI innovative: l'art. 26, comma 7, del DL 179/2012, esteso alle PMI innovative dal DL 3/2015, consente all'atto costitutivo di prevedere l'emissione di SFP, anche a fronte dell'apporto di opera o servizi da parte di soci o di terzi. Questi strumenti possono attribuire diritti patrimoniali o amministrativi, ma non il diritto di voto nelle decisioni dei soci (artt. 2479 e 2479-bis c.c.).

Il contenuto è fissato dallo statuto e dal regolamento di emissione. Gli SFP si usano soprattutto per:

  • remunerare consulenti e professionisti con il work for equity;
  • riconoscere a un investitore una parte degli utili o dei proventi di una vendita, senza toccare la cap table;
  • raccogliere capitale con strumenti che si convertono in quote al verificarsi di determinate condizioni, per esempio un round successivo.

Gli SFP non entrano nel capitale sociale: chi li possiede non è socio, ma titolare dei soli diritti previsti dal regolamento. Per questo occorre disciplinare con precisione la conversione, la trasferibilità e la sorte degli strumenti in caso di liquidazione o cessione della società.